L’ Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE

”JOE PETROSINO SICILIA”

Art. 1 – Costituzione

É costituita l’Associazione Culturale denominata ‘JOE PETROSINO SICILIA”, libera associazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace. Essa è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Sede e durata

L’associazione ha sede legale e amministrativa in Palermo, Via COZZO DI VANNI, 13.L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità e scopi

L’associazione “JOE PETROSINO SICILIA” ispirandosi ai principi del riformismo democratico e progressista intende essere strumento di riflessione pubblica sui principali nodi dell’innovazione LEGISLATIVA ed economica, sui passaggi necessari alla Sicilia per ridefinire i suoi fondamenti politico-culturali E DELLA LEGALITA’. A tal fine promuove e realizza iniziative culturali che si prefiggono l’obiettivo di allargare e consolidare le basi della partecipazione popolare, rafforzare la cultura dei diritti e dello Stato di diritto, della laicità dello Stato e delle Istituzioni pubbliche e di elaborare e indicare proposte per l’allargamento di tali politiche riformistiche, promuove studi e approfondimenti capaci di alimentare la produzione di idee all’altezza delle sfide di questo nuovo secolo con la prospettazione di soluzioni di governo e di governance inclusivi e non esclusivi.

  1. a) promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione di cittadini alle questioni legate in primo luogo alla vita politica regionale, nazionale e internazionale, nonché all’amministrazione locale, in particolare valorizzando la specificità delle politiche DELL’ANTIMAFIA
  2. b) promuovere attività di informazione, formazione e diffusioni su tutti i temi connessi alla Comunità Europea e al bacino euromediterraneo, all’utilizzo dei fondi strutturali, nello spirito della solidarietà e dell’interculturalità e con le intenzioni di rafforzare gli elementi di coesione sociale e culturale fra i popoli, le regioni e le autonomie locali;
  3. c) promuovere i temi connessi al rafforzamento dello sviluppo locale, dal basso, alla promozione dei territori, concorrendo in tal senso alla divulgazione e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica dei Paesi di ambo le rive del Mediterraneo sugli obiettivi del Partenariato Euromediterraneo e battendosi perché sia riconosciuto l’indispensabile ruolo dei poteri territoriali, delle loro Associazioni e delle libre espressioni organizzative dei cittadini;
  4. d) diffondere le conoscenze e le pratiche in materia di sostenibilità ambientale nonché di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali, agricole, forestali, ambientali e territoriali;

e)approfondire la ricerca sui valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione internazionale e di ripudio della guerra, di libertà politica e religiosa, di democrazia economica presenti con tanto rilievo nella nostra Carta Costituzionale;

  1. f) promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili;
  2. g) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
  3. h) organizzare incontri, convegni, dibattiti, attività teatrali e musicali, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
  4. i) stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proièttarefilmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
  5. l) organizzare od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;

m)promuovere attività di ricerca e formazione (corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento,istituzione di gruppi di studio e di ricerca);

  1. n) promuovere attività editoriale (pubblicazione di un bollettino, di notiziari, di siti internet, di blog, di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute);
  2. o) gestire eventuali centri e spazi per il miglior raggiungimento delle proprie finalità;
  3. p) stipulare convenzioni con Enti pubblici (Stato, Regione, province, Comuni, Enti vari), e/o privati per il raggiungimento degli obiettivi fissati e/o per la gestione di servizi conformi al presente Statuto.
  4. q) in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che Si distinguono le seguenti categorie di soci: – soci fondatori; I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività sociali. Hanno altresì il diritto di essere eletti alle cariche sociali purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I soci sono· tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti sociali, nonché a conformarsi alle deliberazioni degli organi sociali. Sono tenuti al versamento delle quote nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. La carica di socio cessa per dimissioni volontarie, per decadenza deliberata dagli organi sociali e per La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile. Per l’ammissione di soci minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà. Il numero dei Soci ~ illimitato; qualunque cittadino può aderire all’ Associazione. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: indicare nome ·e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; autorizzare l’utilizzo dei dati (Legge sulla privacy); dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di un’eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa. In ogni caso, è richiesto al’ Socio di partecipare attivamente alla vita associativa, nei limiti delle sue disponibilità e propensioni. Tutti i soci hanno uguali diritti; in particolare nessun socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri di una stia più intensa partecipazione alla vita associativa rispetto ad altri Soci; di eventuali versamenti di contributi supplementari; dell’aver messo a disposizione del Associazione beni propri di varia natura in modo temporaneo o

Art. 5 – Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l’atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’ Associazione.

Art. 6 – Soci effettivi

Sono soci effettivi coloro i quali intendano dare un contributo fattivo all’ Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali. Per l’ammissione all’ Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera l’osservanza di una precisa procedura e la successiva ammissione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 7 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono al mantenimento dell’ Associazione contribuendo con quote ordinarie e straordinarie. Si è ammessi alla qualifica di socio sostenitore mediante richiesta indirizzata al Presidente ovvero per eliberazione del Consiglio Direttivo. Sono soci onorari le personalità che nel campo sociale, economico, culturale, artistico e sportivo siano ritenute degne di tale qualifica. Possono essere soci onorari anche i soggetti che in qualsiasi modo abbiano agevolato e promosso in maniera particolare e/o con il loro apporto le attività dell’Associazione La qualifica di socio onorario è conferita con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote.

Art. 8 – Soci onorari

Art. 9 – Adesione e quota associativa

L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’ Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

  1. al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue;
  2. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali, comprese quelle relative ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso

versamenti di quote straordinarie.

Art. 10 – Decadenza, esclusione e rinuncia

Le cause di esclusione e/o di decadenza da Socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dovrà redigere apposita relazione motivata. L’esclusione e/o la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi L’esclusione e/o la decadenza del socio deve aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i

  1. quando i Soci non abbiano rispettato le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  2. quando i Soci si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote sociali
  3. ove i Soci, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’ Associazione.

I soci esclusi per morosità potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di Il Socio decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all’ Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione.

Art. 11 – Organi sociali

Art. 12 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è organo sovrano per qualunque decisione circa l’indirizzo dell’attività sociale dell’Associazione nonché per le modifiche all’ atto costitutivo. L’Assemblea, composta da tutti i Soci, è ordinaria o straordinaria. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  1. approvare il Rendiconto Economico e Finanziario annuale ed altri eventuali documenti
  2. richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità nella gestione
  3. Eleggere i membri designati a ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo;
  4. discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell’anno precedente ed approvare le eventuali proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell’attività sociale stessa;
  5. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

  1. approvare modifiche statutarie;
  2. deliberare l’acquisto di beni immobili, mobili registrati ovvero il rilascio di garanzie;
  3. deliberare lo scioglimento del Associazione;
  4. deliberare quant’altro non di competenza dell’ Assemblea ordinaria.

Art. 13 – Validità della convocazione dell’assemblea

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e comunque, almeno una volta all’ anno in sede ordinaria per l’approvazione dei rendiconti. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’ Assemblea stessa. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal l gennaio a130 giugno Le Assemblee sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché l’ora della seconda convocazione sia fissata a distanza di almeno un’ora da quella della prima L’Assemblea convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere l’Associazione è valida se è presente almeno la metà dei soci e se deliberano favorevolmente i tre quinti dei presenti con diritto di voto.

Art. 14 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto nell’ Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci che risultano iscritti che all’atto dell’Assemblea da almeno dieci giorni. La partecipazione alle Assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un socio ad un altro Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque deleganti.

Art.15 – Deliberazioni dell’Assemblea

Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero “una testa _ un voto”, principio contenuto nell’art. 2532 c. 2, Cod. Civ., a prescindere quindi dal valore della quota Le votazioni avranno luogo per alzata di mano; la votazione sarà indetta a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione sarà comunque tenuta a scrutinio segreto. Le deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria vengono assunte a maggioranza dei Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie o allo scioglimento del Associazione vengono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti presenti. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono iscritte su apposito libro dei verbali.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti fra i soci. Ciascun Socio di maggiore età, iscritto all’ Associazione, può essere liberamente eletto alla carica di Consigliere dell’ Associazione stessa. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo di strumenti telematici (fax e/o posta elettronica). Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta e se non stabilito dall’atto costitutivo o dall’assemblea, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all ‘attività culturale svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini socio-culturali. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza Il Consiglio può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 17 – Compiti Del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell’ Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:

  1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate

dalla Assemblea dei Soci;

  1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. Formulare il regolamento interno da sottopone alla approvazione dell’ Assemblea;
  3. Favorire la partecipazione dei soci alle attività del Associazione;
  4. Predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile relativo all’attività svolta, da presentare all’Assemblea ordinaria;
  5. Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  6. Predispone eventuali regolamenti interni;
  7. Deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
  8. Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’ Associazione.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Nell’esercizio delle funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività II Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni. Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell’ Associazione, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e alpagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:

  1. redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
  2. curare la corrispondenza;
  3. coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
  4. affiancare l’attività del Tesoriere;
  5. organizzare le assemblee associative.

Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.

Art. 21 – Rendiconti consuntivi e preventivi

Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi di cui all’ art. 19. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle risultanze contabili. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione. L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dal Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di scioglimento del Associazione.

Art. 22 – Finanziamento dell’ Associazione

Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’

  1. quote ordinarie e volontarie dei Soci;
  2. entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  3. erogazioni e contributi conseguenti a stanzi amenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali

e di altri Enti Pubblici e/o Privati;

  1. entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per fmanziare l’attività istituzionale principale.
  2. entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionati, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 23 – Il patrimonio dell’ Associazione

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei SociFondatori versate alla costituzione del Associazione, dalle altre entrate di cui alI’ art. 19 e dai beni ediritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell’ Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato